Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende garantire, a tutto il personale imbarcato su navi, di viaggiare in sicurezza, in ambienti di lavoro decontaminati dalla presenza di amianto, in quanto i casi di asbestosi (forma di tumore incurabile) sono purtroppo destinati ad aumentare a causa della lunga potenziale gestazione di questo agente cancerogeno e provano, più di ogni altra cosa, i rischi ai quali gli equipaggi della Marina militare sono stati esposti nel corso negli anni.
      Rischi che, per il personale militare, al contrario di quello civile, non sono riconosciuti in quanto tale personale è stato «dimenticato» dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
      Dimenticanza che ha portato a vere incongruenze e ingiustificate diversità di trattamento. Infatti, mentre agli operai di aziende private, impiegati occasionalmente in riparazioni di apparati con presenza di amianto sulle navi, è stato riconosciuto il beneficio di legge derivante dall'aver effettuato

 

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lavorazioni a rischio, il personale militare, imbarcato sulle stesse navi non sporadicamente ma costantemente, sia nella conduzione che nella risoluzione di avarie sui macchinari, è inspiegabilmente e ingiustamente escluso da tale riconoscimento.
      Si ritiene pertanto doveroso, con la presente proposta di legge, far cessare, subito, tale discriminazione che ha, inoltre, un altro tragico aspetto: quello del personale in quiescenza che, anche a distanza di cinque anni dalla cessazione del servizio, si ammala di cancro polmonare e si trova ad essere escluso dal riconoscimento di un idoneo indennizzo, in quanto non viene considerato il fatto, peraltro dimostrato, che le fibre di amianto, presenti nei polmoni, si possono «attivare» in un arco temporale di venticinque-trentacinque anni dalla loro inalazione.
      È oramai noto infatti che tutte le navi militari (soprattutto quelle con impianto di propulsione a vapore), almeno fino al 1994, erano letteralmente imbottite di amianto; materiale massicciamente impiegato su apparecchiature e macchinari di tutti i sistemi di bordo per le sue doti ignifughe, di coibentazione e di refrattarietà; usato come rivestimento esterno, anche dei tubi, che correvano per tutta la nave, passando anche attraverso alloggi e zone mensa; conseguentemente tutto l'equipaggio è stato costantemente a contatto diretto con questo minerale cancerogeno.
      Si sottolinea che la presente proposta di legge, da sola, non sarà sufficiente, in quanto vi sarà l'esigenza di rendere sicuri i posti di lavoro da qualsiasi ulteriore contaminazione da amianto; sarà necessario non solo censire i «punti critici» dove la presenza di amianto viene certificata e resa sicura, ma occorrerà emanare appositi opuscoli informativi per fornire al personale le idonee informazioni per rendere la forzata coabitazione persona-amianto più sicura.
      La presente proposta di legge intende apportare una serie di modifiche all'articolo 5 della legge 27 marzo 1992, n. 257, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di garantire, in maniera più compiuta, sia tutto il personale che è stato o è esposto all'amianto, sia le loro famiglie.
 

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